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Rapporto uomo, animale: Modalità di detenzione/misure di protezione e benessere (rispetto delle caratteristiche etologiche)

Il Dpcm 28 febbraio 2003 disciplina il rapporto dell’uomo con gli “animali da compagnia”, impegnando il Governo e le Regioni a “promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali”.
In particolare si prevede, sia a livello centrale che regionale, l’adozione di disposizioni finalizzate ad:

  •  assicurare il benessere degli animali;
  •  evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti.

In particolare, all’art. 2 il Dpcm individua nello specifico responsabilità e doveri del detentore di animali da compagnia, individuando chiunque conviva con un animale da compagnia, o abbia accettato di occuparsene, quale responsabile della sua salute e del suo benessere, che deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza.


Nello specifico, deve:

  •  rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  •  assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  •  consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
  •  prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  •  garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  •  assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Il provvedimento in oggetto, rappresentando il semplice recepimento di un accordo Stato-Regioni, non ha piena e completa validità di norma di legge.
Ciononostante, esso può essere considerato significativo quale riferimento per la definizione dei principi di gestione della relazione con l’animale di casa.
Resta da chiarire come adeguare i parametri di corretta detenzione individuati anche ai “nuovi” animali introdotti in città, soprattutto in relazione ai diversi criteri di valutazione del benessere che devono essere loro applicati. In merito, nella transizione, il prudente apprezzamento del veterinario si configura, comunque, come la migliore garanzia di interpretazione degli stessi.
Nella Dichiarazione universale dei diritti degli animali, sottoscritta in sede Unesco nel 1978, si proclamava il diritto di tutti gli animali al rispetto e alla protezione da parte dell’uomo. In seguito, la Convenzione europea sulla protezione degli animali riconosceva “da compagnia” quelli detenuti dall’uomo presso il suo alloggio per suo diletto e intesa affettiva, ma con esclusione del soggetto che non può adattarsi alla cattività.